Provvedimento FIGC - Capriola risponde: "Quote Turris cedute quando la società era già sciolta. Sport and Leisure parte lesa..."

13.06.2025 17:21 di  Vincenzo Piergallino   vedi letture
Provvedimento FIGC - Capriola risponde: "Quote Turris cedute quando la società era già sciolta. Sport and Leisure parte lesa..."

A seguito della sanzione di tre mesi di inibizione comminata dalla FIGC, Ettore Capriola – legale rappresentante della Sport and Leisure s.r.l. – ha diffuso un lungo comunicato per chiarire la propria posizione in merito alla contestata acquisizione delle quote della S.S. Turris Calcio s.r.l. e agli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F. Di seguito, la nota ufficiale:

In riferimento al comunicato ufficiale n. 501/AA della F.I.G.C. del 12/06/2025 pubblicato sul sito web della federazione e ripreso anche su quello della LND, si comunica quanto segue. La soc. Sport and Leisure s.r.l. in persona del suo Amministratore unico Ettore Capriola, legale rappresentante come per legge, a seguito di una trattativa precontrattuale intercorsa, a partire dal 29/05/2024, con i soci della società S.S.TURRIS CALCIO s.r.l. per la cessione delle singole quote del capitale sociale di quest’ultima, sottoscrisse due atti notarili per il trasferimento delle singole quote in data 15/07/2024.

Ai prefati atti è stata allegata una “situazione economico patrimoniale al 15 / 06 / 2024” fornita dai soci venditori, tra i quali anche l’amministratore unico della società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. PIEDEPALUMBO Antonio, che riporta una perdita di euro 35.932,60 al 15/06/2024. La situazione è stata firmata dai soci venditori dinnanzi al Notaio.

Il capitale sociale della società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. era di euro 203.000,00.

Il comma 1 n. 4 dell’art. 2484 c.c. rubricato “Cause di scioglimento” dispone che “Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:…4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;”.

Il capitale minimo legale per le società a responsabilità limitata previsto dal codice civile è di euro 10.000,00.

Il Dott. Giancarlo Senese, commercialista della società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. incaricato dal PIEDEPALUMBO Antonio in data 20/07/2020, alla Sport and Leisure s.r.l. ha trasmesso a mezzo PEC indata 31/01/2025 la “situazione contabile chiusa al 30 / 06 / 2024 ” nella quale emerge una perdita di euro 317.464,85.

Ebbene la perdita dell’esercizio chiuso al 30/06/2024, risultante nella “situazione contabile chiusa al 30/06/2024”, ha determinato l’azzeramento del capitale sociale della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. in data 30/06/2024 e causalmente lo scioglimento di diritto della società, ai sensi del comma 1 n. 4 dell’art. 2484 c.c., già in data 30/06/2024.

Allo scioglimento di diritto della società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. consegue la fase della liquidazione e l’impossibilità di intraprendere nuove operazioni societarie.

Lo scioglimento della società S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. è dunque avvenuto in data antecedente agli atti notarili del 15/07/2024 che hanno come “oggetto” la cessione    delle    quote   del  capitale  sociale  che  a   quell’epoca, come successivamente scoperto, era inesistente.

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La vicenda sportiva di cui al comunicato ufficiale n. 501/AA della F.I.G.C. del 12/06/2025 riguarda adempimenti sportivi, ai sensi dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., previsti solo a seguito della regolare acquisizionedi partecipazioni societarie in una società sportiva professionistica.

La soc. Sport and Leisure s.r.l. ha trasmesso la documentazione prevista dalle

N.O.I.F. a mezzo PEC in data 30/07/2024 (allegato 1). Non era possibile ottenere entro il 31/07/2024 alcuna indicazione di rating della società Sport and Leisure s.r.l. in quanto società neocostituita. L’impossibilità oggettiva dell’attestazione del rating è dettata dalla normativa specifica degli intermediarifinanziari in quanto mancava un periodo minimo di osservazione necessario per il rilascio della certificazione. Successivamente, a richiesta della Co.A.P.S. della F.I.G.C., la documentazione è stata integrata in data 11/10/2024.

Il comma 11 dell’art. 20-bis delle N.O.I.F., nel testo modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 16/03/2022 (cfr. comunicato ufficiale n. 205/A del 17/03/2022), dispone che “La Commissione adotta ipropri atti di valutazione entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun termine previsto dalpresente articolo. L’esito delle verifiche svolte dalla Commissione, comprensive del procedimento aggiuntivo disciplinato dal comma 8 del presente articolo, è comunicato al Presidente Federale e allasocietà sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti,è comunicato altresì alla Procura Federale.”.

Ebbene la Co.A.P.S., nel termine federale di 20 giorni dal 11/10/2024, non ha adottato alcun atto di valutazione.

La soc. Sport and Leisure s.r.l. nelle more ha citato il sig. COLANTONIO Antonio, nella sua qualità di socio della soc. S.S. TURRIS CALCIO s.r.l., a comparire dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli per ottenere la dichiarazione giudiziaria di nullità dell’atto notarile del 15/07/2024. Il COLANTONIO Antonio, nella sua comparsa di costituzione, ha indicato che l’impugnativa, a suo parere, avrebbe dovuto essere fatta anche nei confronti degli altri soci PIEDEPALUMBO Antonio e CIFARIELLO Annamaria.

La Procura federale sportiva della F.I.G.C. a seguito di relazione trasmessa, tardivamente e fuori termine, dalla Co.A.P.S. ha ipotizzato sussistere un’inadempimento documentale in data 24/04/2025.

Il Legale Rappresentante della soc. Sport and Leisure s.r.l. nella persona di Ettore Capriola, pur non condividendo le presunzioni della Co.A.P.S. della F.I.G.C. e le conclusioni della Procura federalesportiva della F.I.G.C. del 24/04/2025, la quale non ha tenuto conto del noto principio brocardo “adimpossibilia nemo tenetur”, ha ritenuto non opportuno ostendere e produrre in sede sportiva alcuni specifici atti e documenti probatori, in quanto la rappresentata Sport and Leisure s.r.l. a quell’epoca aveva già affidato alla giustizia ordinaria la valutazione di fatti relativi alla vicenda dell’acquisizione delle partecipazioni nella società sportiva S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. a cui fanno riferimento gli adempimenti dell’art. 20 bis delle N.O.I.F..

La giustizia sportiva, su un caso analogo, si è già pronunciata ed ha prosciolto gli incolpati per la medesima fattispecie (Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione n. 0105/TFNSD-2024-2025210 del 19 novembre 2024 depositata il successivo 27 novembre 2024). Successivamente, a seguito di reclamo presentato dalla Procura Federale, la Corte Federale d’Appello – Sezioni unite ha avuto modo di pronunciarsi “Conseguentemente, il Tribunale federale ha correttamente prosciolto anche i sig.ri Venturato e Michelazzi relativamente alla contestata carenza della certificazione del merito creditizio riguardante il sig. Schiavo. Tale decisione appare condivisibile in ottemperanza al noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur: se l’assegnazione del rating non è possibile, non se ne può sanzionare la mancata attestazione.” confermando il proscioglimento (Corte Federale d’Appello – Sezioni unite Decisione/0080/CFA-2024-2025).

Ettore Capriola, essendo convinto della nullità degli atti di cessione delle quote del capitale sociale della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. del 15/07/2024, da cui deriva causalmente la nullità di tutti gli atti successivi, connessi e correlati, piuttosto che impiegare il proprio tempo per difendersi in un procedimento sportivo dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, che visto il precedente giurisprudenziale specifico avrebbe decretato il suo proscioglimento, ha ritenuto di chiedere l’applicazione di una sanzione sportiva e dedicarsi ad altre attività difensive ben più fruttuose per i suoi interessi.

Giova ricordare che la ratio della giustizia sportiva si muove su principi suoi propri e non avrebbe atteso la definizione del giudizio già incardinato dalla soc. Sport and leisure s.r.l. in sede civile nonché gli eventuali suoi sviluppi in altre sedi giudiziarie.

Invero Ettore Capriola non avrebbe subito l’ingiusta sanzione sportiva dell’inibizione se, prima della stipula degli atti di cessione delle quote del capitale sociale della S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. del 15/07/2024, fosse stato rappresentato dai soci l’intervenuto scioglimento di diritto della società e, causalmente gli atti non sarebbero stati stipulati e quindi non sarebbe stato sottoposto alle N.O.I.F..

Ebbene dalla ingiusta sanzione sportiva sono derivati ingentissimi danni patrimoniali e non il cui risarcimento verrà richiesto a coloro che hanno omesso di rappresentare l’intervenuto scioglimento della società S.S.TURRIS CALCIO s.r.l. ed in ogni caso hanno generato il vizio del consenso della Sport and Leisure s.r.l. a stipulare gli atti notarili del 15/07/2024.

Concludendo, la recente richiesta di Ettore Capriola, ai sensi dell’art. 126 C.G.S., di applicazione di una sanzione sportiva, comunque ingiusta, non costituisce ammissione di responsabilità in quanto l’accordo si è concluso prima dell’esercizio dell’azione disciplinare.

La giurisprudenza sportiva ha avuto modo di affermare che “Il patteggiamento ex art. 126 CGS, in altri termini, si sostanzia in un accordo concluso tra le parti e rispetto al quale gli organi della Giustizia Sportiva rimangono completamente estranei, non svolgendo neanche una funzione di verifica della correttezza della qualificazione dei fatti e della congruità della sanzione applicata”.

Nella sostanza l’accordo pattizio sportivo semplicemente impedisce l’azione disciplinare ma non costituisce condanna.

La richiesta ex art. 126 CGS è stata fatta nella piena consapevolezza che gli atti che hanno dato luogo alla presunta sotto posizione all’art. 20 bis delle N.O.I.F. sono nulli e causalmentesono nulli tutti gli atti derivati di cui successivamente si chiederà la revisione nonché il risarcimento dei danni da coloro che hanno determinato la nullità omettendo fatti specifici dellasocietà S.S. TURRIS CALCIO s.r.l..

Si invitano infine i soliti “leoni da tastiera”, esseri per lo più inutili e privi di peso nella vita reale, prima di scrivere risibili commenti sui social a ragionare su quali possano essere i motivi più profondi delle scelte fatte dalla soc. Sport and Leisure s.r.l. e dal suo Legale Rappresentante Ettore Capriola tenendo contodell’intera complessa vicenda della presunta “cessione” delle quote del capitale sociale della società S.S.TURRIS CALCIO s.r.l. in data 15/07/2024 che solo successivamente si è scoperto essersi sciolta di diritto in data 30/06/2024.

Roma, 13 giugno 2025

SPORT AND LEISURE s.r.l.

Il Legale Rappresentante Ettore Capriola