Serie D: ecco tutti gli adempimenti

03.07.2012 16:31 di  Filippo Panariello   vedi letture
Fonte: lnd
Serie D: ecco tutti gli adempimenti

A) ATTIVITA' UFFICIALE DELLE SOCIETA' DEL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
STAGIONE SPORTIVA 2012/2013
Per le Società del Dipartimento Interregionale, sono considerate ufficiali ad ogni effetto le
gare:
- di Campionato Nazionale di Serie D
- di Campionato Nazionale “Juniores”
- di Coppa Italia Dilettanti
B) ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Il Dipartimento Interregionale organizza per la stagione sportiva, 2012/2013 - secondo gli
indirizzi fissati dalla L.N.D. - il Campionato Nazionale di Serie D, il cui organico è determinato in
base al titolo sportivo acquisito dalle Società nella stagione sportiva 2011/2012 e corredato dai
requisiti di carattere organizzativo richiesti dalla F.I.G.C.
Al Campionato Nazionale di Serie D - articolato su 9 gironi composti da 18 squadre ciascuno
- partecipano le seguenti Società:
- n. 9 Società retrocesse dal Campionato di Seconda Divisione al termine della passata
stagione sportiva 2011/2012;
- n. 123 Società che hanno mantenuto il diritto sportivo all’ammissione, all’esito della passata
stagione sportiva 2011/2012;
- n. 35 Società promosse dai Campionati Regionali di Eccellenza al termine della passata
stagione sportiva 2011/2012;
- n. 1 Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Dilettanti - fase nazionale - della
passata stagione sportiva 2011/2012.

i vacanza di organico per la stagione sportiva 2012/2013, nel Campionato di Serie D
verrà mantenuto il numero di Società siccome definito all’esito delle procedure di ammissione al
Campionato medesimo. Qualora la vacanza di organico del Campionato di Serie D, anche a
seguito di “ripescaggi” al Campionato di Seconda Divisione per la stagione sportiva 2012/2013,
risultasse superiore a sei unità, si procederà al completamento dell’organico fino al raggiungimento
di un numero massimo di 162 Società partecipanti al suddetto Campionato. Resta salva
l’applicazione dell’art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. e di quanto contenuto nel C.U. n. 148/A del
7/5/2012 della F.I.G.C.
In appendice all’attività conclusiva di Campionato (ivi compresi eventuali spareggi) viene
altresì previsto lo svolgimento di gare di play-off e play-out mediante apposite articolazioni che
saranno regolamentate in separato Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
C) NORME RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DI CALCIATORI NEL
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato Nazionale di Serie D ed alle altre della attività ufficiale organizzata
dal Dipartimento Interregionale possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in
relazione alla età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2012/2013 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.
Premesso quanto sopra, il Dipartimento Interregionale, ha stabilito che per la sola attività
ufficiale della Stagione Sportiva 2012/2013, nelle singole gare, le Società partecipanti al
Campionato Nazionale di Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata
delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti –
almeno quattro calciatori “ giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
- 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi
- 2 nati dal 1° gennaio 1993 in poi
- 1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti
“calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono
essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente
successiva.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio
dei calciatori delle fasce di età prestabilite.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita, previo inoltro del reclamo di parte ai
sensi dell’art. 29 del C.G.S., con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5,
del Codice di Giustizia Sportiva.
D) ADEMPIMENTI ECONOMICO – FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato entro i termini
annualmente fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti secondo le disposizioni
appositamente emanate dal Dipartimento Interregionale e già pubblicate in separato Comunicato
Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2012/2013 non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento
della L.N.D., nonchè dal Regolamento Impianti Sportivi del Dipartimento Interregionale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., dei Comitati o di altre
Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli
Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi
Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre
entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della
Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a
carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine di
giovedì 12 luglio 2012 (cfr. Circolare n. 43 della L.N.D. del 10 maggio 2012);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed
oneri finanziari.
Ciò premesso, si ritiene in particolare di richiamare l’attenzione di tutte le Società sulle
modifiche regolamentari inerenti l’art. 94 ter delle N.O.I.F. che di seguito vengono riepilogate.
ART. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della Lega
Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici "non professionisti", ogni
forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali - fatta
eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 - relativi alle loro prestazioni sportive
concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci
premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via
alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in
dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi
dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione,
presso il Dipartimento e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale
comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere
effettuato dal calciatore entro il 25° giorno succe ssivo alla data di sottoscrizione dell'accordo.
Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo
definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno
superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il
periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non
potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati
Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45
giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l'ammontare massimo di
cui al comma 4 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere
importi superiori a Euro 25822, secondo il disposto della Legge 21/11/2000, n. 342.
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a 5 che
disputano Campionati Nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per
un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere
efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di
retrocessione della società nei Campionati Regionali.

8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli
depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro
sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell'art. 7 del codice di
Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della
Giustizia Sportiva.
9. Abrogato.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno
essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente
Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo
regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate
innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della
decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il
pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve
essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici
della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione
Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la società inadempiente
non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette
pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per
l’iscrizione al campionato di competenza.
13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal
competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della
decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis
del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della società per le decisioni del
Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa
al Campionato L.N.D. della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano
integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di
competenza.
E) DEPOSITO ACCORDI ECONOMICI SERIE D 2012/2013 (prima squadra)
Le società partecipanti al Campionato Serie D 2012/2013 dovranno depositare e/o inviare
al Dipartimento Interregionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, l’elenco dei calciatori
“non professionisti” utilizzati nella prima squadra ed in quella juniores, allegando i relativi
accordi economici (ivi compresi quelli a titolo gratuito), in conformità a quanto disposto dall’art.
94 ter delle N.O.I.F.
Gli accordi economici dei calciatori, sottoscritti in data successiva al 30/9/2012, dovranno
essere depositati e/o inviati al Dipartimento contestualmente al tesseramento (entro 15 giorni
dalla Società e/o 25 giorni dal calciatore).
La mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, comporterà la trasmissione degli atti
alla Procura Federale.
F) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE
Le 9 Società che, al termine della stagione sportiva 2012/2013, si classificheranno al primo
posto di ogni singolo girone del Campionato Nazionale di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per
richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Divisione della stagione sportiva 2013/2014.
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G) RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Al termine della stagione sportiva 2012/2013, in ogni singolo girone retrocederanno nel
Campionato di Eccellenza Regionale complessivamente quattro squadre così distinte:
- le Società classificate all’ultimo e al penultimo posto
- due Società perdenti le gare di play-out
H) FASE FINALE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA
DILETTANTI
La formula di svolgimento di detta fase formerà oggetto di apposito e separato Comunicato
Ufficiale del Dipartimento Interregionale di successiva pubblicazione.
I) SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' RINUNCIATARIE
In caso di vacanza degli organici del Campionato di Serie D, conseguente a rinuncia o ad
altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile del Consiglio Direttivo
della L.N.D., con la preclusione di “ripescaggi” che consentono ad una Società il doppio salto di
categoria nella medesima stagione sportiva.
Per i ripescaggi nel Campionato di Serie D 2012/2013 si terrà conto preliminarmente del
disposto di cui al punto B) del presente Comunicato Ufficiale, nonché della graduatoria
appositamente stilata dallo scrivente Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società
perdenti le gare di play-out e della graduatoria stilata dalla L.N.D. fra le Società perdenti le gare di
spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza, disputate a
conclusione della stagione sportiva 2011/2012. La vacanza nell’organico del Campionato di Serie
D della stagione sportiva 2012/2013 verrà completata secondo l’alternanza che prevede,
nell’ordine, il ripescaggio dalla graduatoria appositamente stilata dallo scrivente Dipartimento, tra
la graduatoria delle Società perdenti le gare di play-out e le perdenti le gare spareggio-promozione
tra le seconde classificate di Eccellenza 2011/2012, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato di Serie D a
completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2012/2013 devono produrre apposita
dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al
Campionato di Eccellenza 2012/2013.
L) NORME RELATIVE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
Tutte le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D , come già pubblicato sul
Comunicato n. 123 del 2 aprile 2012 sono tenute a versare la somma di € 49.000,00.
Il versamento di tale importo è da ascriversi ai seguenti titoli:
€ 12.000,00 diritti di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D e Campionato Nazionale Juniores
€ 3.250,00 acconto spese (a garanzia di eventuali passività sportive)
€ 2.500,00 assicurazione tesserati (salvo conguaglio)
€ 31.000,00 fidejussione bancaria
€ 250,00 tassa associativa

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M) ATTIVITA' GIOVANILE
In ordine con le disposizioni regolamentari vigenti - di cui all'art. 58 comma 1) delle N.O.I.F. -,
è fatto obbligo alle Società aderenti al Dipartimento Interregionale partecipare con una propria
squadra al Campionato Nazionale «Juniores» indetto dalla L.N.D.
Le stesse Società potranno altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati o altre
attività indette dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni
all’uopo previste.
Alle Società della Regione Sardegna e della Regione Sicilia aderenti al Dipartimento
Interregionale è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale
Juniores organizzato dal Comitato Regionale di appartenenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui
al successivo punto M). Tale disposizione è da intendersi sostitutiva, a tutti gli effetti, del dovere di
partecipazione al Campionato Nazionale Juniores. Le Società di Serie D migliori classificate nei
Campionati Regionali Juniores organizzati dai Comitati Regionali Sardegna e Sicilia, conseguono il
diritto a partecipare alla fase finale del Campionato Juniores Nazionale organizzata dallo scrivente
Dipartimento.
N) CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES "
Il Campionato Nazionale “Juniores” è organizzato dal Dipartimento Interregionale, sulla base
di più gironi composti da un minimo di 10 ad un massimo di 14 squadre, ovvero, per esclusivi
motivi organizzativi e di opportunità territoriale, ad un massimo di 15.
Articolazione
Al Campionato Nazionale “Juniores” sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti
al Campionato Nazionale di Serie D della stagione sportiva 2012/2013 ad eccezione di quelle
delle Regioni Sardegna e Sicilia.
Le Squadre partecipanti al Campionato Nazionale Juniores devono svolgere tale attività
sportiva esclusivamente nel luogo dove ha sede la Società.
Inoltre il Dipartimento Interregionale può iscrivere al Campionato Nazionale “Juniores”, previo
parere della Lega di competenza, squadre di Società partecipanti ai Campionati Professionistici di
Serie “A”, “B”, Prima Divisione e Seconda Divisione che ne facciano richiesta – solo come “fuori
classifica”.
Le squadre di Società aderenti al Dipartimento Interregionale non possono prendere parte al
Campionato Nazionale “Juniores - Trofeo Dante Berretti”, organizzato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico.
Al Campionato Nazionale “Juniores” non possono essere iscritte squadre di Società
partecipanti ai Campionati Regionali.
Alle Società che non partecipano con proprie squadre al Campionato Nazionale “Juniores”, o
che, dopo il suo inizio, ne vengano escluse per rinuncia, verrà addebitata la somma € 15.000,00
quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Dipartimento
Interregionale.
Limite di partecipazione dei calciatori al Campionato Nazionale “Juniores”
Possono partecipare al Campionato Nazionale “Juniores” i calciatori nati dal 1° gennaio 1994
in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di et à; è consentito altresì impiegare ad
eccezione delle gare della fase finale (play-off di girone, triangolari, ottavi, quarti, semifinali e finali)
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fino ad un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui due nati dal 1° gennaio 1993 in poi ed uno
senza alcun limite di età.
L’ inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della
gara prevista dall’art. 17 comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In deroga a quanto previsto nell'art. 34 comma 1) delle N.O.I.F., le Società partecipanti con
più squadre a Campionati diversi potranno schierare in campo, nelle gare di Campionato di
categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate
dallo stesso calciatore nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Le gare del Campionato Nazionale “Juniores” saranno disputate nella giornata di sabato.
O) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'
In relazione alla materia in epigrafe si fa rinvio alle norme contenute nell'art. 22 bis delle
N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) e 6 bis
del medesimo:
punto 6: All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile
condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione
sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle
incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta
nella forma della autocertificazione.
punto 6 bis: I Dirigenti di Società o di Associazioni e i collaboratori della gestione sportiva delle
stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti
alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà
personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.
P) NORME GENERALI
P/1 Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia
L'indennizzo per mancato incasso, dovuto alle Società ospitanti, in conseguenza alla rinuncia
a disputare gare di Campionato e Coppa Italia delle Società ospitate, viene determinato in base
alla media degli incassi, documentati tramite i borderaux relativi alle ultime tre gare ufficiali interne.
P/2 Recupero gare – variazioni di programma al calendario
a) Per motivi di carattere organizzativo, il recupero delle gare non iniziate o sospese, sarà
stabilito dal Dipartimento Interregionale, in tal senso valgono le disposizioni di cui all’art. 30
del Regolamento della L.N.D.
Per eventuali gare non iniziate o sospese a partire dalla terz’ultima giornata di Campionato, il
Dipartimento ne ordinerà il recupero a prescindere dalla pubblicazione sui Comunicati
Ufficiali.
Le gare sospese dopo l'inizio del secondo tempo, le gare ripetute e le gare di qualificazione
sono demandate, per gli effetti amministrativi, al Dipartimento Interregionale, che potrà
affidare l'organizzazione ad una delle Società interessate. Gli incassi, depurati delle spese
sostenute, saranno suddivisi in parti uguali tra le stesse Società e il Dipartimento
Interregionale.
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b) Si dispone altresì che, a partire dalla terz’ultima gara del Campionato
2012/2013, non saranno prese in considerazione richieste di anticipi o posticipi dell’ora di
inizio delle singole gare in programma e, tantomeno, spostamenti di data degli incontri
prefissati, con la sola
eccezione delle gare prescelte per gli anticipi televisivi e per le Società che utilizzano il
mezzo aereo per lo svolgimento della trasferta.
Ciò al fine di assicurare la massima regolarità di svolgimento della relativa attività e della sua
conclusione finale.
Al medesimo fine si dispone inoltre che il tempo di attesa per la presentazione delle squadre
in campo (art. 54 delle N.O.I.F.), limitatamente a dette gare, venga ridotto a quindici minuti.
P/3 Anticipi tv su Rai Sport
In base a quanto sottoscritto all’atto dell’iscrizione al Campionato 2012/2013, ogni Società si
impegna ad autorizzare sin d’ora la partecipazione della propria squadra alle gare trasmesse in
anticipo televisivo indicate e scelte dal Dipartimento Interregionale di concerto con la redazione di
Rai Sport.
P/4 Sgombero della neve
Si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D ed al
Campionato Nazionale Juniores dovranno provvedere allo sgombero della neve caduta fino alle
48 ore precedenti l'inizio della gara.
P/5 Massimo delle ammende
Poiché il Consiglio Federale, a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere
inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di
discrezionalità.
P/6 Ammende per rinuncia
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche il pagamento delle
ammende fissate nelle seguenti misure :
- Campionato Nazionale di Serie D e Coppa Italia Dilettanti
1a rinuncia € 1.000,00
2a rinuncia € 2.000,00
3a rinuncia € 4.000,00
- Campionato Nazionale Juniores
1a rinuncia € 1.000,00
2a rinuncia € 1.500,00
3a rinuncia € 2.000,00
Le sanzioni pecuniarie, così come sopra riportate, saranno applicate in misura doppia se le
rinunce alla disputa di gare si verificano quando mancano tre gare o meno alla conclusione dei
Campionati.
Saranno applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai
Campionati.
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P/7 Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di
tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato
Ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio
P/8 Assistenza Medica
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale di Serie D, hanno l'obbligo di
far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti
l’identità personale e l'attività professionale esercitata, a disposizione sia della squadra ospitante,
che della squadra ospitata.
Per le Società ospitanti è inoltre obbligatoria la presenza di una ambulanza con
defibrillatore.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18 comma
1), lettera b) del Codice Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano al Campionato Nazionale Juniores è raccomandato di attenersi
alla predetta disposizione.
P/9 Persone ammesse nel recinto di giuoco
Per le gare organizzate dal Dipartimento Interregionale sono ammessi nel recinto di giuoco,
per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
b) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara;
c) un allenatore e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della società;
e) i calciatori di riserva.
f) un medico sociale.
I soggetti di cui al punto d) sono ammessi nel recinto di gioco sotto la responsabilità del
dirigente accompagnatore, per ciascuna delle squadre interessate purché muniti di documento che
attesti l’identità personale e/o l’attività professionale esercitata.
La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria.
La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di
sanzioni disciplinari a carico delle Società.
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria
Società; questi dovrà verificare, prima dell’inizio della gara, l’integrità delle strutture utilizzate dagli
atleti (spogliatoi, panchine, ecc.).
Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina
assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto
comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
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P/10 Allenatori
E' fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D di affidare la
loro prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
Tecnici.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è stato stabilito, per
la stagione sportiva 2012/2013, nella misura massima di € 10.000,00.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana
Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionista tesserati con le Società
dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma
scritta, in carta libera, su appositi moduli e depositati presso il Dipartimento Interregionale. Tali
accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di €
25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla
data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere
accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico
interessato.
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli accordi economici per gli
allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.
È fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Juniores di affidare la
conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali
dei tecnici.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori di cui sopra è stato stabilito, per
la stagione sportiva 2012/2013, nella misura massima di € 3.000,00.
Si rammenta che nel caso il rapporto con l'allenatore tesserato venisse a cessare per
qualsiasi motivo, la Società dovrà provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente
iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, al più tardi entro 30 giorni dalla cessazione del precedente
rapporto.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e
l’Allenatore dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica
sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere
effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla
sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; il
Dipartimento avrà cura di trasmettere successivamente le richieste di tesseramento al Settore
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previo deposito del contratto, accordo economico o
dichiarazione.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Dipartimento mediante il deposito
della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più
tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.
Gli accordi economici formalizzati fra le Società e gli Allenatori, debbono essere depositati
presso il Dipartimento, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.
In caso di contestazioni relative agli accordi economici competente a decidere è il Collegio
Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.
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P/11 Adempimenti tecnico - organizzativi obbligatori per le Società partecipanti ai Campionati
Si rende noto che il Consiglio Direttivo della Lega Dilettanti ha deliberato di far obbligo alle
Società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa
parte, due panchine, sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore e gli
accompagnatori delle squadre e gli eventuali calciatori di riserva.
P/12 Orario inizio gare
L'orario di inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con un successivo Comunicato.
P/13 Gare di Finale
Al fine di garantire la certezza della regolare disputa di tutte le gare di finale delle
manifestazioni organizzate dal Dipartimento Interregionale per la stagione 2012/2013, sarà
designato un quarto ufficiale arbitro, in aggiunta alla terna arbitrale, che potrà sopperire
nell’immediato alla eventualità in cui si verifichi qualsivoglia impedimento al direttore di gara.
Tali designazioni riguarderanno le seguenti gare di finale:
1) Coppa Italia Serie D
2) Titolo Campione d’Italia Serie D
3) Titolo Campione d’Italia Nazionale Juniores
4) Play off
P/14 Cambio delle maglie
Qualora le Società abbiano maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante
cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserverà i propri colori sociali.
P/15 Ordine pubblico
Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art.62 , in materia di Ordine
Pubblico , ed in particolare :
·  “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono
tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la Forza
Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche, se non
imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza
conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti”
·  “L’arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell’ordine pubblico,
può non dare inizio alla gara.”
La richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità , dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.
P/16 Migliore formazione
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti sono tenute a schierare, nelle gare dell’attività
ufficiale, la loro migliore formazione .
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L'inosservanza di detta disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 18 comma 1), lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva.
P/17 Spareggi per promozioni o retrocessioni
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la
retrocessione alla categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica si dovrà applicare la
norma di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., salvo deroghe autorizzate dalla F.I.G.C.
Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51 delle N.O.I.F. il Dipartimento organizzerà
gare di play-out le cui modalità dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di
Presidenza della L.N.D. ai sensi dell’art. 49 delle N.O.I.F. e potrà organizzare gare di play-off con
le medesime modalità.
P/18 Formazione delle classifiche
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. vengono stabilite mediante attribuzione
di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono
attribuiti punti.
P/19 Sostituzione dei calciatori
Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati organizzati dal Dipartimento Interregionale,
è consentita la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale le Società possono
indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di
riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti.
In attuazione di quanto sopra si trascrivono le modalità di applicazione per la sostituzione dei
calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco
fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartelli riportanti i numeri di
maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso e mediante consegna di apposito
stampato da consegnare all’assistente numero 1;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina
riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;
le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non
sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.
P/20 Identificazione dei calciatori
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il
tramite del Dipartimento Interregionale;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
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- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo
legittimata o da un Notaio.
P/21 Pubblicazione dei Comunicati Ufficiali
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate
mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente della L.N.D. e dal Segretario.
Si reputa opportuno ricordare, altresì, che la decorrenza dei provvedimenti, a norma di
Regolamento, avrà efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato
Ufficiale sul quale i provvedimenti stessi sono stati riportati. Agli effetti della comunicazione ufficiale
delle decisioni, sia per il testo sia per la decorrenza dei termini, fa fede la copia affissa all'albo della
Sede del Dipartimento Interregionale - Piazzale Flaminio, 9 - Roma.
I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.
P/22 Organizzazione gare amichevoli e Tornei
Le Società che intendono organizzare gare amichevoli sul proprio campo, hanno l'obbligo di
richiedere la relativa autorizzazione allo scrivente Dipartimento Interregionale, almeno dieci giorni
prima della disputa della gara, fatto salvo quanto previsto relativamente allo svolgimento e
all’organizzazione di gare amichevoli con squadre straniere.
Al riguardo vengono fissate, per la stagione sportiva , le seguenti tasse:
- gare amichevoli con squadre dilettanti € 100,00
- gare amichevoli con squadre di 1a e 2a Divisione € 150,00
- gare amichevoli con squadre di Serie "A" e "B" € 200,00
- gare amichevoli con squadre straniere € 250,00
Le Società che intendono organizzare Tornei hanno l'obbligo di richiedere la relativa
autorizzazione al Dipartimento Interregionale almeno quindici giorni prima dell'inizio della
Manifestazione, fatto salvo quanto previsto relativamente allo svolgimento e all’organizzazione di
tornei con squadre straniere.
L'autorizzazione allo svolgimento del Torneo è subordinata alla presentazione di apposito
Regolamento, del programma delle gare previste e al versamento della tassa Torneo nella misura
di seguito riportata:
- Tornei con squadre dilettanti € 300,00
- Tornei con squadre di 1a e 2a Divisione € 600,00
- Tornei con squadre di Serie A e B € 800,00
- Tornei con squadre estere € 1000,00
L’Ufficio Amministrativo del Dipartimento Interregionale provvederà ad addebitare € 150,00 a
gara in conto spese arbitrali.
P/23 Fusioni di Società e cambiamenti di denominazione sociale
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.
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P/24 Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi
Per la stagione sportiva 2012/2013 sarà consentito a tutte le Società appartenenti al
Dipartimento Interregionale apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello
Sponsor, in applicazione dell’art. 72 comma 4) delle N.O.I.F. e dell’art. 52 del Regolamento della
L.N.D.
È fatto obbligo a tutte le Società di apporre sulla manica destra il marchio Dipartimento
Interregionale Serie D, che sarà distribuito prima dell’inizio dell’attività ufficiale.
P/25 Diritti di diffusione radio televisiva
La L.N.D. - ai sensi dell'art. 52 comma 2) del Regolamento della L.N.D. - stabilisce i limiti e le
modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di
immagine e diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.
P/26 Campo di gioco
L’impianto di gioco dovrà presentare le caratteristiche previste dal Regolamento Impianti
Sportivi del Dipartimento Interregionale, con particolare riferimento all’attestazione di agibilità
rilasciata dalle Commissioni Comunali e/o Provinciali di Vigilanza.
Si precisa che può essere concessa deroga alle Società per il tempo necessario
all’ultimazione dei lavori, previa indicazione di un campo alternativo provvisto di agibilità definitiva;
in caso contrario dovrà essere chiaramente disposta, da parte dell’Ente proprietario, la
concessione della struttura per la disputa di gare “a porte chiuse”.
Uso campi in erba artificiale
È autorizzato lo svolgimento dell’attività dilettantistica e giovanile su campi in erba artificiale,
previa la necessaria omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie D non saranno accettate domande di
ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo all’atto dell’iscrizione al
Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba
artificiale.
Alle Società che gestiscono campi in erba artificiale esclusivamente per lo svolgimento delle
attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla
locazione degli impianti ad altre Società e/o terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un
contributo pari al 50% delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.
P/27 Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore
Si fa rinvio a quanto disposto in materia all'art. 55 delle N.O.I.F.
Q) COPPA ITALIA SERIE D
Il Dipartimento Interregionale organizza, per la stagione sportiva 2012/2013, la 47a , edizione
della Coppa Italia Serie D.
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Le modalità di svolgimento saranno specificate in apposito regolamento che sarà
reso noto con successiva pubblicazione.
R) CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di
gioco, ha disposto la seguente priorità nello svolgimento delle gare:
a) Campionato Nazionale di Serie D;
b) Campionato Nazionale Serie “A” di Calcio Femminile;
c) Campionato Nazionale Serie “A/2” di Calcio Femminile
d) Campionato Nazionale Serie “B” di Calcio Femminile;
e) Campionato di Eccellenza;
f) Campionato di Promozione;
g) Campionato di 1.a Categoria;
h) Campionato di 2.a Categoria;
i) Campionato Nazionale “Juniores”;
j) Campionato Nazionale Allievi;
k) Campionato Regionale “Juniores”;
l) Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C”;
m) Campionato Primavera Femminile
n) Campionato Regionale Allievi;
o) Campionato Regionale Giovanissimi;
p) Campionato 3.a Categoria;
q) Campionato di 3.a Categoria - “Under 21”;
r) Campionato di 3.a Categoria - “Under 18”;
s) Campionato Provinciale “Juniores”;
t) Campionato Provinciale di Calcio Femminile Serie “D”;
u) Coppe regionali Settore Giovanile;
v) Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile
w) Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile
x) Attività Amatori.