Giudice sportivo: nuova multa per la Turris!

27.09.2022 18:04 di  Vincenzo Piergallino   vedi letture
Giudice sportivo: nuova multa per la Turris!

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 24 SETTEMBRE 2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'
AMMENDA

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 26 Settembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
€ 2000 FOGGIA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti  violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:
1. a fine partita mentre la loro squadra si recava sotto la curva nord a salutare i propri tifosi, nell’avere lanciato in campo dalla curva medesima, in segno di contestazione, quattro bottiglie di acqua da mezzo litro con tappo chiuso e un'asta di bandiera di
colore nero della lunghezza di un metro circa;
2. a fine gara, fuori dagli spalti, nell'avere fatto esplodere, vicino alla zona di ingresso degli arbitri, un petardo di elevata potenza acustica e nell'avere lanciato due bengala, vicino alla zona adiacente gli spogliatoi dove si trovavano alcuni tesserati del Foggia, senza colpire alcuno.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose. Sanzione attenuata anche in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 1000 AVELLINO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, all’interno del settore loro riservato, due petardi al momento dell'entrata sul terreno di gioco, uno al minuto 19°, uno al minuto 67°, due durante i minuti di recupero, due dopo la fine della partita, per un totale di 8 petardi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 800 CROTONE

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 3° minuto del primo tempo, nel settore a loro riservato, un petardo di elevata potenza. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 800 TURRIS
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 40° minuto circa, nel recinto di gioco, un petardo di elevata potenza.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

€ 500 TARANTO
per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato intonato, all'8° minuto circa del secondo, due cori oltraggiosi nei confronti delle Forze
dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. e valutata la circostanza che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed.).