Turris, il TFN svela le motivazioni dell'ultima stangata: mancano versamenti Irpef, contributi all'esodo e parte degli stipendi. Ed il pignoramento non era un evento imprevedibile...

Sono state rese note le motivazioni con le quali il TFN ha inflitto l'ultima penalizzazione di ben 6 punti alla Turris, respingendo le difese presentate dalla società. La sentenza conferma che la Turris non ha rispettato le scadenze imposte dai regolamenti e non ha fornito prove sufficienti a giustificare i ritardi.
I capi d'accusa - Il procedimento ha avuto origine da due segnalazioni della Co.Vi.So.C. riguardanti il mancato rispetto delle scadenze fiscali e retributive previste dai regolamenti federali:
- Mancato versamento delle ritenute Irpef: la società non ha versato entro il 16 dicembre 2024 le ritenute fiscali sugli stipendi di settembre e ottobre 2024, come previsto dalle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF).
- Mancato pagamento degli stipendi e incentivi all’esodo: la Turris non ha corrisposto integralmente gli stipendi netti e gli incentivi all’esodo ai propri tesserati e collaboratori per le stesse mensilità.
Le tesi difensive della Turris - Il club biancorosso, difeso dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, ha sostenuto che:
- I modelli F24 per il pagamento delle ritenute Irpef sono stati regolarmente inviati telematicamente il 16 dicembre 2024, ma la banca non ha contabilizzato i pagamenti a causa di un pignoramento avvenuto tra il 17 e il 18 dicembre.
- L’assenza di pagamento non è imputabile alla società, ma a un’impossibilità oggettiva.
- Gli stipendi di ottobre 2024 sarebbero stati pagati per intero e per quelli di settembre sarebbero stati versati acconti.
- La società ha comunque provato a regolarizzare la posizione e ha contestato la sanzione di punti in classifica.
La decisione del Tribunale - Il Tribunale Federale ha respinto le argomentazioni della difesa per i seguenti motivi:
- L’invio telematico del modello F24 non rappresenta una prova di pagamento se non seguito dall’effettiva contabilizzazione della somma.
- La società aveva l’obbligo di mantenere la liquidità necessaria sul conto corrente fino all’addebito effettivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- Il pignoramento non è stato ritenuto un evento imprevedibile o inevitabile, ma conseguenza della mancata gestione finanziaria della società.
- Per quanto riguarda gli stipendi, le verifiche della Co.Vi.So.C. hanno evidenziato che non tutti i pagamenti erano stati completati e che per alcuni tesserati risultavano solo acconti.
Ettore Capriola, indicato come "dirigente" della Turris, è stato prosciolto dalle accuse in quanto, pur avendo sottoscritto la dichiarazione inviata alla Co.Vi.So.C., non è stato ritenuto responsabile del mancato pagamento delle ritenute IRPEF. Il Collegio ha ritenuto che Capriola, pur avendo firmato la dichiarazione, abbia fatto affidamento in buona fede sulle risultanze del conto corrente (e/c), in assenza di dolo o colpa da parte sua. Si è esclusa quindi la sua responsabilità, considerandolo in buona fede nel sottoscrivere la dichiarazione di avvenuto pagamento, senza avere consapevolezza del pignoramento che impedì la contabilizzazione del pagamento.