Giudice Sportivo: nuova multa per la Turris!
Dopo la 36a Giornata, il Giudice Sportivo ha multato 10 club del girone C di Serie C.
AMMENDA € 3.500,00
BENEVENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte, la sospensione della gara da parte dell'Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri LED pubblicitari;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari.
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA
A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato al 26° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre minuti;
B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud - Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato:
1. al 29° e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e una volta nella seconda circostanza;
2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze.
POTENZA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco), una bottiglietta d'acqua vuota, una bottiglietta in vetro, un contenitore in plastica di Caffè Borghetti e un fischietto di metallo, senza conseguenze;
B) per avere alcuni suoi sostenitori (nella misura di 3/4) posizionati nel Settore Tribuna, intonato, per tutta la durata della gara, cori gravemente offensivi nei confronti dell'Assistente Arbitrale n.1;
C) per avere i suoi sostenitori, durante tutta la gara, in più occasioni, utilizzato ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e rendendo necessaria l'effettuazione di due annunci sia nel primo che nel secondo tempo
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere:
1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all'interno del Settore Curva San Marco, numerosi bengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre minuti da parte dell'Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze;
B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati all'interno del Settore Tribuna, acceso all'interno della stessa, alle spalle della panchina occupata dalla propria squadra, un fumogeno rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze.
AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, prima dell'inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando, con tale condotta, il ritardo dell'inizio della gara di un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze.
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 1°, 2°, 41° e 42° minuto del primo tempo, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
AMMENDA € 800,00
AVELLINO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto.
AMMENDA € 700,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte.
AMMENDA € 300,00
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.