Commissione Accordi Economici: Cunzi vince ricorso contro la Turris

14.10.2019 16:35 di Vincenzo Piergallino   vedi letture
Commissione Accordi Economici: Cunzi vince ricorso contro la Turris

13) RICORSO DEL CALCIATORE Evangelista CUNZI/A.S.D.TURRIS CALCIO

Con reclamo notificato tramite Raccomandata A/R il sig. Evangelista CUNZI in data 2/08/2019, si è rivolto a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TURRIS CALCIO, un accordo economico per la stagione sportiva 2018/2019 avente ad oggetto l’importo lordo pari ad
€.25.000,00.
Richiedeva la condanna della società al pagamento di €12.500,00, quale somma residua non percepita dell’accordo in essere. In data 5/08/2019, la Società faceva pervenire tramite PEC le proprie controdeduzioni riconoscendo, nel merito, la somma di €.11.300,00 al netto delle ritenute fiscali.
Si rendeva disponibile al versamento della cifra al ricorrente. In data 2/09/2019, il legale del calciatore, replicava alle controdeduzioni della società, trascrivendo sulla propria memoria l’iban dello stesso, accettava la cifra proposta dalla Società, subordinata entro la data stabilita per l’udienza (19/09/2019), copia del modello F24 di avvenuto pagamento degli oneri fiscali.

La Società, non produceva quanto richiesto ed in data 16/09/2019 richiedeva un rinvio della discussione del ricorso per impossibilità del Presidente a partecipare. La richiesta di rinvio, però, è stata trasmessa esclusivamente alla Commissione e non alla controparte. Di conseguenza la stessa oltre a non essere stata presa in esame dalla Commissione, è stata rifiutata dal legale del calciatore presente in udienza.

In conclusione, la Commissione ritiene il reclamo meritevole di accoglimento P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D.TURRIS CALCIO al pagamento in favore del sig.Evangelista CUNZI della somma lorda di €.12.500,00 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.