Giudice Sportivo: rigettato il reclamo della Turris contro il Portici
Il Giudice Sportivo ha decretato le seguenti sanzioni nel girone A:
A CARICO DI SOCIETÀ - AMMENDE
Euro 180,00 CALCIO CAMPANIA
I propri tifosi lanciavano oggetti dagli spalti verso l’a.a., tra cui una bottiglia d’acqua piena, senza colpire, e lo
insultavano reiteratamente.
Euro 50,00 STASIA SOCCER
Propri sostenitori lanciavano all’indirizzo del massaggiatore della squadra ospitata vari oggetti senza colpirlo.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 26/ 1/2015
MANNA VITO (REAL FORIO)
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/ 2/2015
CASTIGLIA ALESSANDRO (SAN MARCO TROTTI.)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2015
MAZZELLA FRANCESCO (CALCIO CAMPANIA)
Assumeva un atteggiamento provocatorio ed ingiurioso, nei confronti dei tifosi della società ospitante.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PALUMBO GIANMARIO (SESSANA)
LICCARDI VINCENZO (CALCIO CAMPANIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LEPORE CARLO (SESSANA)
DI SPIGNA LUCA LUIGI (REAL FORIO)
MIGLIACCIO GIORGIO (SAN GIORGIO 1926)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
SALVATI FERDINANDO (A.V. HERCULANEUM 1924)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
CORTESE VINCENZO (PUTEOLANA 1909)
APRILE ALFONSO (ISOLA DI PROCIDA)
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RECLAMO TURRIS GARA TURRIS – PORTICI DEL 7/12/2014
Il Giudice Sportivo Territoriale visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva, che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Portici 1906 abbia fatto partecipare alla gara de qua un calciatore: Celli Ciro nato il 3.4.1989, in posizione irregolare ai fini del tesseramento, non essendo tesserato per tale società alla data di svolgimento della gara. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramento del C.R.C. e dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società Portici 1906 alla gara in epigrafe ha inserito in distinta il calciatore Celli Ciro nato il 3.4.1989, risultato regolarmente tesserato dal 5.12.2014, per la società Portici 1906. Per tali motivi,
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.