Giudice Sportivo: rigettato il reclamo della Turris contro il Portici

23.01.2015 06:50 di  Vincenzo Piergallino   vedi letture
Giudice Sportivo: rigettato il reclamo della Turris contro il Portici

Il Giudice Sportivo ha decretato le seguenti sanzioni nel girone A:

A CARICO DI SOCIETÀ - AMMENDE

Euro 180,00 CALCIO CAMPANIA
I propri tifosi lanciavano oggetti dagli spalti verso l’a.a., tra cui una bottiglia d’acqua piena, senza colpire, e lo
insultavano reiteratamente.
Euro 50,00 STASIA SOCCER
Propri sostenitori lanciavano all’indirizzo del massaggiatore della squadra ospitata vari oggetti senza colpirlo.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 26/ 1/2015

MANNA VITO (REAL FORIO)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 2/ 2/2015

CASTIGLIA ALESSANDRO (SAN MARCO TROTTI.)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 3/2015

MAZZELLA FRANCESCO (CALCIO CAMPANIA)

Assumeva un atteggiamento provocatorio ed ingiurioso, nei confronti dei tifosi della società ospitante.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PALUMBO GIANMARIO (SESSANA)

LICCARDI VINCENZO (CALCIO CAMPANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LEPORE CARLO (SESSANA)

DI SPIGNA LUCA LUIGI (REAL FORIO)

MIGLIACCIO GIORGIO (SAN GIORGIO 1926)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

SALVATI FERDINANDO (A.V. HERCULANEUM 1924)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

CORTESE VINCENZO (PUTEOLANA 1909)

APRILE ALFONSO (ISOLA DI PROCIDA)

___________________________________________________

RECLAMO TURRIS GARA TURRIS – PORTICI DEL 7/12/2014

Il Giudice Sportivo Territoriale visto il reclamo, rilevata la ritualità e la tempestività dello stesso, rileva, che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la società Portici 1906 abbia fatto partecipare alla gara de qua un calciatore: Celli Ciro nato il 3.4.1989, in posizione irregolare ai fini del tesseramento, non essendo tesserato per tale società alla data di svolgimento della gara. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti presso l’ufficio tesseramento del C.R.C. e dall’esame degli atti ufficiali di gara si evince che la società Portici 1906 alla gara in epigrafe ha inserito in distinta il calciatore Celli Ciro nato il 3.4.1989, risultato regolarmente tesserato dal 5.12.2014, per la società Portici 1906. Per tali motivi,

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.