'Dirty Soccer': i deferimenti della Procura federale: ci sono Neapolis e Brindisi

02.08.2015 09:00 di Vincenzo Piergallino   vedi letture
'Dirty Soccer': i deferimenti della Procura federale: ci sono Neapolis e Brindisi

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare,ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: Marco Barghigiani, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC, nonché soggetto operante all’interno e nell’interesse della società Savona; Luciano Campitelli, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Teramo; Ninni Corda, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per il Barletta; Aldo Dellepiane, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante del Savona; Marcello Di Giuseppe, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per il Teramo; Ercole Di Nicola, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per l’Aquila; Davide Matteini, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atletico San Paolo Padova oggi Luparense San Paolo; Giuliano Pesce, all’epoca dei fatti soggetto iscritto nell’elenco speciale dei Direttori Sportivi presso la FIGC; Marco Cabeccia, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Savona; Enrico Ceniccola, all’epoca dei fatti collaboratore tesserato per il Savona; Fabio Di Lauro, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC.
Il Savona è stato deferito a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, il Teramo a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta, il Barletta a titolo di responsabilità oggettiva, L’Aquila a titolo di responsabilità oggettiva, l’Atletico San Paolo Padova oggi Luparense San Paolo a titolo di responsabilità oggettiva.

 

Il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare, previa separazione delle posizioni e delle gare rispetto alle quali è stata contestata, tra le altre, la responsabilità diretta di alcune delle società coinvolte, al fine di una quanto più rapida definizione delle relative posizioni, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:  
- CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l.;
- DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI;
- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI;  
TUTTI per la violazione dell’art. 9 C.G.S., perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla S.S.D. CALCIO CITTA’ di BRINDISI mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli;  
- NEAPOLIS s.r.l., a titolo di responsabilità oggettiva;  
- S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta
    
2.-  GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 – s.s. 2014 –15 - Campionato Serie D Gir. H  
2.A.- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l., e CAROTENUTO WILLIAM, all’epoca dei fatti calciatore del U.S.D. San Severo, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara BRINDISI – SAN SEVERO del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 - 15 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di CICCARONE, effettuare una scommessa sicura sull’esito alterato dell’incontro; Con le aggravanti per tutti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, ad esclusione del solo Carotenuto William, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame;   
2.B.- ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell'accordo per l'alterazione del risultato della gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza;   
2.C.- ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di CICCARONE, sulla gara
BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il CICCARONE aveva scommesso sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14;   
2.D.- CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del C.G.S. all’interno e nell’interesse della NEAPOLIS s.r.l., per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del C.G.S. per aver scommesso, anche per il tramite di ASTARITA, sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, BRINDISI e SAN SEVERO erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’ASTARITA aveva scommesso sulla gara BRINDISI - SAN SEVERO del 30.11.14;   
2.E.- la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;   
2.F.- la società U.S.D. SAN SEVERO, a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica;   
2.G.- la società NEAPOLIS S.R.L., a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere;   2.H.- la società U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva.   
    
3.-  GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014 – s.s. 2014/2015 - Campionato Nazionale Serie D Gir. H  
3.A.- FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S. all'interno e nell'interesse della NEAPOLIS s.r.l., MARZOCCHI EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della S.S.D. Puteolana 1902 Internapoli per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara POMIGLIANO – BRINDISI del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione;  
3.B.- la società S.S.D. CALCIO CITTA’ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta, oggettiva, nonché presunta; Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere;   
3.C.- la società NEAPOLIS S.R.L. a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere;   
    
3.D.- la società S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.   
4.- Gara PISA - TORRES del 29.10.2014 - Coppa Italia 2014/2015 di Lega Pro  
4.A.- DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., NUCIFORA Vincenzo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., CAPITANI Domenico, all’epoca dei fatti Presidente della Società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore iscritto nei ruoli tecnici della F.I.G.C. non tesserato, COSTANTINO Francesco Massimo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L; SAMPINO Giuseppe, all’epoca dei fatti Agente di calciatori, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara PISA - TORRES del 29.10.2014 di Coppa Italia Lega Pro, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e, per DI NICOLA, NUCIFORA, SAMPINO e DI LAURO, della pluralità degli illeciti commessi e contestati;  
4.B.- DI NICOLA Ercole, all’epoca dei fatti Responsabile area tecnica tesserato per la società L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L., e DI LAURO Fabio, per la violazione dell’art. 6, commi 1, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara PISA - TORRES del 29.10.2014, nonchè per aver agevolato le scommesse di scommettitori stranieri sulla medesima gara;  
4.C.- L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.:
a titolo di responsabilità oggettiva  
4.D.- S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere dal proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo;  
4.E.- A.C. PISA 1909 S.S.R.L.: - a titolo di responsabilità presunta  
5.- GARA VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015 - s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone C  
5.A.- ARPAIA Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell’ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., e MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la società VIGOR LAMEZIA S.R.L., per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti commessi e contestati a ARPAIA, MAGLIA e BELLINI;  
5.B.- DI LAURO Fabio, all’epoca dei fatti Allenatore di base iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S., per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara VIGOR LAMEZIA - PAGANESE del 12.04.2015;  
5.C.- VIGOR LAMEZIA S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della pluralità degli illeciti posti in essere da ARPAIA, BELLINI e MAGLIA;  
5.D.- PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L., a titolo di responsabilità presunta;
   
6.- GARA BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015 - s.s. 2014 - 2015 - Campionato di Lega Pro Girone C  
6.A.- ARPAIA Claudio, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell’ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., CASAPULLA Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., CONDÒ Luigi, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., MAGLIA Fabrizio, all’epoca dei fatti Direttore sportivo tesserato per la società VIGOR LAMEZIA S.R.L., e PERPIGNANO Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, in concorso fra loro, con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché, per ARPAIA, BELLINI, CORDA e MAGLIA, della pluralità degli illeciti commessi e contestati;  
6.B.- BELLINI Felice, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell’ambito della società VIGOR LAMEZIA S.R.L., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di CASAPULLA e CORDA, riguardanti la gara predetta;  
6.C.- CASAPULLA Salvatore, all’epoca dei fatti Dirigente tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di BELLINI e CORDA, riguardanti la gara predetta;   
 
6.D.- CORDA Ninni, all’epoca dei fatti tecnico tesserato per la società S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L., per la violazione dell’art. 6, commi 1 e 5, del C.G.S., per avere effettuato scommesse sulla gara BARLETTA - VIGOR LAMEZIA del 19.04.2015, e per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti, integranti violazione del divieto di effettuare scommesse da parte di BELLINI e CASAPULLA, riguardanti la gara predetta;  
6.E.- VIGOR LAMEZIA S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da BELLINI e MAGLIA;  
6.F.- S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L.: a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presunta. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere da CORDA;